Il DL. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge (nr. 113 del 6/8/2008) cancella l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi erano previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 che l’emendamento del Governo intende abrogare, insieme con i commi 8 e 9 dell'articolo 15 dello stesso Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. A questo proposito, per effetto del D.Lgs nr. 311/2006 dal 1/7/2008 è entrato in vigore l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1/7/2009 tale obbligo sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso. L'abolizione dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita è una misura analoga a quella, contenuta nel medesimo art. 35 del DL 112/2008, che abroga l’articolo 13 del DM 37/2008 (relativo all’installazione degli impianti negli edifici), cancellando l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti (vedi altre news).
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