A partire dallo scorso 17 ottobre, è entrato in vigore il D.Lgs. 152/08 dell’11.09.2008, il terzo correttivo del Codice degli Appalti D.Lgs 163/2006 Tra le varie novità, di sicuro interesse:
Qualificazione delle imprese Ai fini della dimostrazione dei requisiti della cifra di affari realizzata con lavori svolti, dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA. Questa disposizione è valida dall’entrata in vigore del decreto fino a tutto il 2010. Offerta economicamente più vantaggiosa Il terzo correttivo elimina la possibilità, per la commissione giudicatrice, di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Ne consegue che i criteri dovranno necessariamente essere esplicitati nel bando di gara. Esclusione automatica delle offerte anomale Sarà possibile solo per le gare fino a un milione di euro per i lavori e sotto i 100mila euro per i servizi e le forniture. Categorie superspecializzate Nei bandi di lavori relativi alle categorie superspecializzate, per importi superiori al 15% dell’appalto solo il 30% potrà essere affidato in subappalto, per il restante 70% resta l’obbligo - se non si è qualificati - di costituire un’Ati verticale. Sarà inoltre obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
fonte: Edilportale
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