Convertito in Legge il DL 208/08 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” la legge 13 del 27/2/2009 nel corso dell'Iter di conversione del DL, ha apportato numerose modifiche. In sintesi le particolarità:
Art. 1 - Autorità di Bacino prorogata l'essitenza fino all'entrata in vigore del DPCM previsto dall’articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
Art. 5 comma 1-bis - Prorogato il regime transitorio discariche dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della nuova disciplina sulle discariche prevista nel D.Lgs. 36/2003 e nel DM attuativo 3/8/2005. Fino a tale data: * nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (27 marzo 2003) e con piano di adeguamento approvato, sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per cui esse sono state autorizzate in base alla precedente disciplina; * nelle discariche autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 sarà possibile continuare a smaltire determinate tipologie di rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a, D.Lgs. 36/2003) e in particolare: o nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio sfridi di materiali da costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione); o nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II categoria, tipo B; o nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).
Dall’1 luglio 2009 troveranno, invece, applicazione i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal DM 3/8/2005, fra cui anche l’obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del conferimento. Si precisa che dalla proroga del regime transitorio sono state espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II categoria, tipo A, ex “2A” e le discariche per rifiuti inerti. Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell’Allegato 2 del DM 3 agosto 2005 e, cioé, nelle discariche per rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata (secondo la classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in discariche classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la precedente classificazione). Inizialmente la proroga era stata prevista fino al 31 dicembre 2009 ma in sede di conversione del decreto legge è stata ridotta di alcuni mesi.
L’art. 5 comma 1-bis prevede inoltre che il presidente della regione o della provincia autonoma possa chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da una dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003. L’adeguamento dovrà essere comunque ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga dovrà essere concessa con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dal Ministero ed avrà efficacia limitata dall’1 luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
Art. 5 comma 2-quinquies - prorogato l'impiego del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) contenuto nel DPCM dello scorso 2/12/2008. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM del 24 dicembre 2002 (come rettificato con DPCM del 22 dicembre 2004). Il nuovo modello introdotto dovrà invece essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010 e relative all’anno 2009.
Art. 6 comma 1 - Prorogato al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 kj/kg previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003 (ad esempio guaine bituminose).
Art. 6 comma 1-bis - introduzione nuova categoria di Materie Prime Secondarie (MPS) Seppur per un periodo limitato di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione viene prevista l’esclusione, dal regime dei rifiuti, per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. Tali sostanze, materie e prodotti, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 5 febbraio 1998. Rimane effettivo l’art. 181-bis Codice Ambiente che definisce le caratteristiche necessarie per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle materie prime secondarie (MPS).
Art. 8-quater - Riscritto il comma 3 dell’art. 206 del Codice Ambientale relativo agli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti prevedendo che gli stessi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa. Il nuovo comma, apre la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative nella gestione dei rifiuti.
Fonte: Lavori Pubblici
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