Le Direzioni Generali della Tutela delle condizioni di lavoro e dell'Attività ispettiva pubblicano la circolare n. 17 del 12 maggio 2009 relativa all'obbligo di comunicazione dei dati, ex articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, degli infortuni di lavoro inferiori ai tre giorni.
Dalla lettura della quale risulterebbe posticipato il termine inizialmente previsto per il 16 maggio 2009, infatti il Ministero chiarisce che ma il ministero chiarisce che
"la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino un'ìassenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi", sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino all'adozione del decreto interministeriale" di cui all'art. 8 comma 4 del TU "ed ovviamente tenedosi conte delle possibili modifiche medio tempore.
Pertanto il termine per l'adempimento dell'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale ex articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 81/2008".
Fonte: SicurWeb e Ministero del Lavoro
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