Con il Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 , la Posta Elettronica Certificata è ora obbligatoria per le aziende e per i professionisti iscritti ad albi e la comunicazione della casella PEC deve avvenire: - per tutte le nuove aziende al registro delle imprese e al momento dell’ iscrizione; - per le società già costituite sempre al registro delle imprese ed entro 3 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge; - per i professionisti iscritti in albi ai rispettivi ordini o collegi entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge. La Posta Elettronica Certificata è disciplinata dal DPR n. 68 dell’ 11 febbraio 2005 , che ne indica le modalità di utilizzo e introduce la figura dei gestori del servizio (art. 14); questi gestori sono iscritti in apposito elenco tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa) che ne verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi. Secondo il Decreto legislativo 81/2008 il documento di valutazione dei rischi deve avere “data certa”: un’indicazione che, se ignorata, rende inadeguato il DVR con conseguenti sanzioni per il datore di lavoro. L’apposizione di data certa sul documento di valutazione dei rischi, il cui obbligo è slittato al 16 maggio 2009, è possibile certificarla in diversi modi: tra questi anche la Posta Elettronica Certificata.
Fonte: Puntosicuro
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