Approvato il 26/5/2009 us il disegno di legge "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile". Nell'articolo 12 è prevista la Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale (delega da esercitare entro il 30/6/2010). In particolare il comma 4 dello stesso articolo, affida ai decreti legislativi la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.
Attualmente, in forza di quanto prescritto dal comma 7bis dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati . Articolo modificato insieme all'articolo 185 dalla legge nr. 2 del 28.1.2009 (vedere articolo 20 - sexies). Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
Fonte: Legislazione Tecnica
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