Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 59 del 2/4/2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il Dpr 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali
Dal 1/7/2009 è obbligatoria la predisposizione dell'attestato di qualificazione energetica per tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso , come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005. In attesa della prevista emanazione di uno specifico decreto che fissi i criteri per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e per la definizione delle classi energetiche da assegnare agli edifici, ad oggi questo decreto ''Linee guida nazionali per la certificazione energetica'', non e' ancora stato pubblicato pertanto, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Fonte: Edilportale
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