Il 30 giugno 2009 è scaduto il periodo transitorio del D.M. 14 gennaio 2008 per mettersi in regola con le Nuove Norme Tecniche per i Centri di trasformazione (Presagomatori c.a. - Officine di lavorazione Carpenteria metallica). Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc...) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per le successive lavorazioni. Pertanto coloro che ricevono direttamente in cantiere il tondino e all’interno di questo cantiere lo lavorano NON SONO CONSIDERATI CENTRI di TRASFORMAZIONE. Fornitori di acciaio per CLS
Per adeguarsi vi sono specifiche prescrizioni del Servizio Tecnico Centrale tra le quali: - RICEVERE o LAVORARE soltanto prodotti qualificati all’origine: a marcatura CE o, per i prodotti ove sussiste l’obbligo, qualificati (a cura del produttore) presso il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del consiglio Superiore dei lavori pubblici. - Avere un SISTEMA di GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 certificato da parte di un Organismo terzo indipendente, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 in ALTERNATIVA avere la CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE del "Centro di trasformazione" di acciaio per l'edilizia, ai sensi del D.M. 14/01/2008 - § 11.3.1.7, in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008. Utili a tal proposito sono le LINEE GUIDA ANSFER per la valutazione del sistema di controllo della produzione nei Centri di Trasformazione di acciaio per calcestruzzo armato. - Poiché luogo di lavorazione, è tenuto ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario. I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni contenute nel capito 11 delle norme tecniche. - NOMINARE IL DIRETTORE TECNICO dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01. - DICHIARARE AL SERVIZIO TECNICO CENTRALE LA PROPRIA ATTIVITA’.Attestazione di denuncia attività CENTRI DI TRASFORMAZIONE- D.M. 14.01.2008 CAP. 11.3.1.7 Il STC attesterà poi l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale attestando che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero descrivendo le avvenute variazioni. - DOTARSI di un proprio LOGO o MARCHIO che identifichi inequivocabilmente il centro di trasformazione
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassembalti deve essere accompagnata da: - dichiarazione, sul documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; - attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Il Direttore dei lavori ha facoltà di richiedere la copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare la documentazione che accompagna la fornitura e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di fornitura dovrà prendere atto anche il collaudatore che riporterà, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.
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