CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI – D.Lgs 163/2006 – MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGG1 94 E 102 DEL 2009.
MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA. Sul supplemento ordinario n. 140 alla Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009 Legge 102/09 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. La legge 102 è entrata in vigore dal 5 agosto 2009, ma le nuove norme sugli appalti pubblici saranno applicabili alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente al 5/8/2009, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data del 5/8/2009, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. La norma del Codice degli appalti prevedeva che tutte le offerte dovessero essere corredate dalle “giustificazioni” relative ai prezzi di tutte le voci del computo metrico, o dell’elenco prezzi nel caso di offerta a prezzi unitari; Il legislatore ha perciò variato la norma con cui si stabilisce che i giustificativi dei prezzi non devono essere presentati con l’offerta, ma possono essere richiesti dalla stazione appaltante nel caso “un’offerta appaia anormalmente bassa”. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE DAI PUBBLICI APPALTI Sul supplemento ordinario n. 128 alla G.U. 170 del 24/7/2008 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, Legge 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Il comma 19 dell’articolo 2 ha introdotto una nuova causa di esclusione dai pubblici appalti. Viene infatti prevista l’esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici per quelle imprese i cui legali rappresentanti o direttori tecnici abbiano subìto un tentativo di estorsione da parte della criminalità organizzata e “non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudi ziaria”. Pertanto in occasione della partecipazione alle gare, il cui bando sia pubblicato a partire dal 8 agosto 2009, è necessario aggiungere alla dichiarazione relativa alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 anche la seguente: «m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudi ziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all' Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio».
Fonte: Collegio Costruttori edili di Brescia
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