In relazione all’obbligo di comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’INAIL, previsto dall’art. 18, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 81/2008, nel testo modificato dal decreto correttivo, prevede l’obbligo di “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”. L’INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n.43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento; la circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati. L’INAIL ha adeguato alla nuova disposizione di legge la procedura telematica “Dichiarazione RLS” già a suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva. Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l’indicazione dei dati del relativo RLS. Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata. Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
Fonte: PuntoSicuro
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