A seguito dell'entrata in vigore del DM 30/06/2009 e la SCHEDA DI TRASPORTO il problema era rappresentato dal settore dei rifiuti, dacché il testo dell'articolo 3 del suddetto Decreto non cita espressamente il formulario tra la documentazione da considerarsi sostitutiva della scheda di trasporto. A titolo di premessa vale considerare i seguenti aspetti previsti dal DM 30 giugno 2009, il quale all'articolo 1, comma 2 definisce sostitutivi della scheda di trasporto: - il contratto in forma scritta se rispetta le condizioni di cui all'articolo 6 del Dlgs 21 novembre 2005, n. 286, - oppure da altra documentazione equipollente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1; inoltre ai sensi dell'articolo 3, è ritenuto equipollente alla scheda di trasporto "ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto".
Già dalla lettura del testo del DM non pare fuori luogo affermare che il costituisce documento equipollente alla scheda di trasporto, in quanto: - contiene/può contenere le medesime informazioni previste come obbligatorie nella scheda; - il formulario è un "documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria (di cui il D.Lgs. 152/2006 costituisce recepimento), degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.
Formulazione ufficiale in tal senso deriva dal MINISTERO INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, con la Circolare 140 del 24/09/2009 - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’intermodalità - Divisione 5 : Scheda di trasporto e formulario rifiuti: equipollenza.
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