21/02/2019 ::
API Specification Q1 9th Edition to Addendum 2
21/02/2019 ::
Monogramming API 20E and API 20F Bolting
16/02/2019 ::
API SPEC 7-1 (R2015) ADDENDUM 4
12/02/2019 ::
API Monogram Audit Frequency Update
02/01/2019 ::
API 17D Reaffirmed 2018
Visualizza tutte le news »

News di Settore

16/11/2009 - Contratto di Trasporto


In Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, è stato pubblicato il Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 che modifica ed integra alcune disposizioni del decreto legislativo 286 del 2005, in particolare, per quanto attiene il Contratto di Trasporto i riferimenti per i contenuti sono quelli di cui all'articolo 6 del D.Lgs 286/05 e smi e Allegato 3 al Decreto Dirigenziale Ministero dei Trasporti del 1 febbraio 2006

In merito ai contratti di trasporto, il testo di legge prescrive:

- la data certa.
Diventa obbligatorio dotare il contratto scritto di una data certa, al fine “di prevenire il fenomeno della cosiddetta retrodatazione dei contratti, nella pratica ostativo all’individuazione di responsabilità (sistema delle responsabilità condivise) per infrazioni eventualmente commesse durante un’operazione di trasporto”.
Allo stato della legislazione attuale, la data certa viene conferita ad un documento mediante un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale o altri) o tramite attestazione rilasciata da un Ente pubblico terzo (ad esempio Uffici Postali, Camera di Commercio, ecc..).

- Indicazione dei tempi massimi di carico e scarico della merce
E’ stato introdotto un ulteriore elemento essenziale al contratto scritto ossia l’indicazione dei tempi massimi di carico e scarico della merce. Esso si aggiunge ai cinque originariamente previsti dallo stesso articolo 6 (nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero d’iscrizione del vettore all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento e luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario).
La finalità di questa modifica è quella di “indurre le parti a concordare i tempi in questione, ed a stabilire consensualmente un’eventuale compenso aggiuntivo, da corrispondersi in caso di eccessive attese del trasportatore riconducibili a responsabilità del committente”.


Fonte: Trasportiediritto

 

max
Letto: 1595 volte
Segnala questa News ad un amico
Stampa News

 

 

Copyright 2008 Studio Gamba - TREVIGLIO – Via Geromina 10 – 24047 Tel. +39.338.5264889 - P.IVA IT02929570162