La storia del rottame, ferroso e non ferroso, che l’entrata in vigore dell’art. 265, comma 6-bis del D.Lgs. n°152/06 e del D.Lgs. n. 4/08 avrebbe dovuto portare alla gestione dello stesso come rifiuto e conseguentemente alla necessità del rilascio di autorizzazioni ai soggetti coinvolti sembra giunta ad un punto di svolta. Infatti dal “Tavolo rottami”, costituito e coordinato dalla Provincia di Brescia, al quale hanno partecipano la Regione Lombardia, A.R.P.A. Lombardia, A.I.B. - Associazione Industriali Bresciani, Federacciai, API - Associazione Piccole e Medie Imprese, Assofermet, Assofond, Assomet, AIR - Associazione Italiana del Recupero Energetico è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 26 ottobre 2009 la DGR 8-010222 del 28/09/09. Il risultato più curioso è quello, a parere di chi scrive, sulla innovativa applicazione del D.M. 5 febbraio 1998 che prevede la determinazioni analitica finalizzata ad individuare le caratteristiche di accettabilità per il recupero dei rottami metallici nei circuiti metallurgici e siderurgici: secondo la DGR infatti le difficoltà connesse al campionamento, alla quartatura, alla definizione della composizione merceologica e quindi alla preparazione di un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi possono essere superate costruendo un percorso che faccia ricorso a metodi di valutazione più semplici ed immediati, e proprio per questo più “facilmente” applicabili ed efficaci, quali il controllo visivo all’ingresso ed allo scarico, la cernita dei componenti indesiderati e la qualifica dei fornitori.
La dgr lombarda prevede appunto che siano definite le procedure di accettazione e gestione del rottame:
- qualifica dei fornitori - controllo radiometrico all’ingresso - controllo visivo del mezzo all’ingresso - controllo visivo del carico - gestione delle frazioni non conformi - registrazione degli eventi - piano di monitoraggio emissioni.
I controlli (per altro per nulla innovativi, in quanto una fotocopia di quelli già previsti dall’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59) dovrebbero garantire che il materiale sia conforme alle specifiche di “sicurezza” e “pulizia” illustrate in un allegato.
Lasciando a chi legge ogni possibile conclusione sugli effetti di questa nuova modalità di classificazione del rifiuto rottame, mi viene da dire: finalmente la qualifica dei fornitori prevista dall’applicazione dei sistemi di gestione per la qualità ha una valenza legale.
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