Pubblicata in G.U. nr. 297 del 22/12/2009 la Circolare del 11/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a quale fornisce ulteriori chiarimenti sul delicato tema dell'applicabilità del D.M. 14/01/2008, recante le nuove Norme tecniche per le costruzioni, a seguito della cessazione del periodo transitorio di applicazione. Come noto infatti l'art. 1-bis della L. 77/2009 ha definitivamente sancito dal 30/06/2009 la fine del regime transitorio in cui poter applicare le norme previgenti in alternativa a quelle contenute nel citato D.M. 14/01/2008, le cui istruzioni applicative sono contenute nella Circolare 02/02/2009, n. 617. Con la successiva Circolare in data 05/08/2009 il Ministero ha poi cercato di fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare concernenti lavori e progetti in corso alla suddetta data.
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La nuova Circolare fornisce ulteriori chiarimenti, finalizzati ad acclarare per quali interventi possa continuare ad applicarsi, anche successivamente al 30/06/2009, la normativa tecnica precedentemente in vigore.
LAVORI PRIATI il documento, rifacendosi a quanto già chiarito dalla precedente circolare, e cioè che le nuove norme tecniche si applicano a tutti i lavori iniziati dopo il 30/06/2009, chiarisce che l'inizio dei lavori va identificato con l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 (denuncia dei lavori e presentazione del progetto strutturale). Viene in tal modo chiarito il dubbio stabilendo che la normativa previgente può essere applicata in tutti i casi in cui alla data del 30/06/2009 sia stato effettuato il deposito del progetto strutturale.
LAVORI PUBBLICI la circolare ribadisce che il momento discriminante per l'applicazione della normativa va individuato nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva.
VARIANTI in CORSO D'OPERA in presenza di modifiche sostanziali dell'organismo edilizio, in quanto tali implicanti a giudizio del progettista delle strutture, un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera, dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato,con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo. Analogamente a quanto già visto sopra anche per le varianti, qualora necessitino di nuova progettazione strutturale, potrà continuare ad essere applicata la normativa precedentemente in vigore in tutti i casi in cui alla data del 30/06/2009 sia stato effettuato il deposito del progetto stesso presso i competenti uffici tecnici comunali comunque denominati.
Fonte:Legislazione Tecnica
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