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27/02/2010 - Tempi di guida e Orario di lavoro, le ispezioni.


Le ispezioni del lavoro nelle aziende di autotrasporto prevedono
l’accertamento dei tempi di guida e di lavoro disciplinati dal Regolamento CE n.561/06, che riguarda i tempi di guida, e dal D.Lgs 234/07, che riguarda l’orario di lavoro. Le due normative, pur sovrapponendosi, vanno combinate e coordinate per definire i limiti alla durata del lavoro dell’autista: infatti, le sanzioni previste dall’art.9 del D.Lgs. n.234/07 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n.561/06 e i relativi precetti previsti dal D.Lgs. n.285/92 (Codice della Strada) per le violazioni del Reg. n.561/06.

Ambito di applicazione del Regolamento CE n.561/06 del 15 marzo 2006 l’articolo 1 del Regolamento CE n.561/06 definisce l’ambito di applicazione del regolamento stesso, cioè periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il regolamento in esame mira, inoltre, a ottimizzare l’applicazione da parte degli Stati membri della normativa di tutela del settore dei trasporti su strada, nonché il sistema di controlli statali e comunitari. Ai sensi dell’art.2 del Reg. CE n.561/06 le norme in esso contenute trovano applicazione al trasporto su strada di merci (effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate) e di passeggeri (effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente).

Sfera di applicazione del D.Lgs. n.234/07
Il D.Lgs. 234/07, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, ha stabilito l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, ponendosi altresì l’obiettivo di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo dell’autonomia contrattuale. La disciplina
in esame completa, inoltre, quanto già stabilito in tema di periodi di guida, d’interruzioni e riposi dal Regolamento CE n.561 del 15 marzo 2006. Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.234/07 le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti si applicano, rispettivamente:

- dal 1º gennaio 2008 per i lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada (comma1), contemplate dal Regolamento CE n.561/06 del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada in vigore dall’11 aprile 2007, oppure, in difetto, dall’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Ai sensi del Decreto in esame, s’intende poi per lavoratore mobile “un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi”;

- dal 23 marzo 2009 per gli autotrasportatori autonomi (comma2). Secondo quanto disposto dal successivo art.3, lett.e), del D.Lgs. n.234/07, deve intendersi tale una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro
remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un’altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto. Inoltre, per poter rientrare in tale categoria, l’autotrasportatore deve essere abilitato a lavorare per conto proprio, non deve essere legato con un contratto di lavoro subordinato o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, deve essere libero di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati, o di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti.

Definizioni terminologicheL’art.3 del D.Lgs. n.234/07, oltre alla definizione di lavoratore mobile e lavoratore autonomo, sulla base anche di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE, ad eccezione delle terminologie dei tempi di inattività e dei contratti collettivi di lavoro, chiarisce il significato di alcuni termini ai fini dell’applicazione del provvedimento legislativo in esame.

tabella


Fonte: La Circolare di Lavoro e Previdenza, n.8 del 22 febbraio 2010 - Avvocato Covino

 

angelo
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