Nuova circolare ministeriale Scheda di Trasporto in data 3/12/2009. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in data 03 dicembre 2009, una nuova Circolare interministeriale sulla "Scheda di Trasporto".
· Luogo di compilazione della scheda e possibilità di delega. La circolare precisa che la scheda di trasporto può essere compilata in qualunque luogo il committente si trovi e non solamente, quindi, presso la sede legale od operativa dell`impresa. Per maggiore semplicità è possibile anche aggiungere il timbro dell`azienda nello spazio dedicato alle generalità del compilatore e in quello della firma. In questo modo, peraltro, si garantisce anche la privacy della persona che compila materialmente il documento. Per quanto riguarda la possibilità di delega da parte del committente (ossia colui al quale compete la compilazione della scheda di trasporto) la circolare ribadisce che essa può essere concessa a qualsiasi soggetto della filiera (caricatore, proprietario della merce) escluso il vettore.
· Dati relativi al proprietario della merce Per quanto riguarda l`esatta individuazione, ai fini della compilazione della scheda, del proprietario della merce, si chiarisce che esso corrisponde al soggetto che ha la proprieta` della merce al momento della consegna al vettore. Quindi, la circolare esclude esplicitamente riferimenti al contratto di vendita, nonché la nozione di trasferimento prevista dal Codice Civile. Si ricorda anche che è possibile non indicare il proprietario se non si riesce ad individuarlo, ma sulla scheda andrà annotata la motivazione.
· Dati relativi alla merce trasportata La circolare fornisce utili chiarimenti anche su come indicare la tipologia e le quantita` della merce che deve essere trasportata: possono essere utilizzate diverse unita` di misura e si possono usare i dati eventualmente presenti sui documenti commerciali che accompagnano la spedizione. Si precisa, anche che in alcuni casi, il peso può essere segnato anche “in via approssimativa“ (es.: materiali provenienti da cave o miniere, gli inerti, il materiale sfuso necessario nell`ambito dell`attivita` imprenditoriale).
· Documenti equipollenti La circolare interviene a fare chiarezza sull`utilizzo dei documenti sostitutivi della scheda di trasporto che aveva finora sollevato diverse perplessità. Si ribadisce innanzitutto che la lettera di vettura internazionale CMR è “pienamente equipollente“. Per le altre tipologie di documenti che ai sensi dell` articolo 3 del DM 554/2009 devono considerarsi equipollenti alla SDT ossia:
- 1. i documenti doganali - 2. il documento di cabotaggio di cui al DM 3/4/2009 - 3. i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - 4. il documento di trasporto di cui al DPR 472/1996 - 5. ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto si precisa, poi che, il DDT (documento di trasporto o bolla di accompagnamento) può sostituire la scheda solo se contiene tutti gli elementi prescritti per la scheda di trasporto, altrimenti deve essere integrato. In mancanza di tale integrazione si dovra` compilare la scheda di trasporto. Gli altri documenti di cui all`elenco sopra riportato sono, invece, o considerati equipollenti a tutti gli effetti della scheda di trasporto, perciò non è necessaria la loro integrazione attraverso la scheda stessa.
· Impiego di sub-vettori Per semplificare la compilazione della scheda nel caso in cui vengano utilizzati dei sub-vettori è possibile segnare le loro generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell`azienda, iscrizione all`Albo degli Autotrasportatori) nella sezione “eventuali dichiarazioni“. Resta ovviamente ferma la responsabilità del vettore principale sull`operato dei suoi sub-vettori.
L`obbligo di compilare la scheda di trasporto è in vigore, dal 19 luglio 2009, per chi effettua trasporto merci in conto terzi (di qualsiasi genere) ogni volta che viene effettuata una singola spedizione.
fonte: ANCE Agrigento
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