Approvata la Legge 55/2010 a tutela del Made in Italy nel settore tessile, pelletteria e calzature.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (nr. 92 del 21 aprile 2010) della LEGGE 8 aprile 2010, n.55 è istituito il sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi destinati alla vendita, nei settori tessili, pelletteria e calzaturiero. Finalmente un disposto di legge che valorizza le imprese che producono in Italia e tutela i consumatori rispetto alla provenienza dei prodotti ed alle loro caratteristiche qualitative e di sicurezza. Le imprese sono vincolate ad indicare l'origine dei prodotti e la tipologia di lavorazione che li connota.
La legge in parola prevede: - obblighi delle imprese e disciplina il sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione Made in Italy; - modalità per l’esecuzione dei relativi controlli; - regime sanzionatorio.
In particolare l'apposizione del MADE IN ITALY sui prodotti è disciplinata dall'articolo 1 comma 4 che recita: L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la tracciabilità
L'articolo 4 esplicita che le disposizioni di cui agli articoli 1 (etichettatura Made in Italy) e 3 (sanzioni) saranno applicabili a far data dal 1 ottobre 2010 previa approvazione da parte dell'Unione Europea.
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