LOMBARDIA dal 1/7/2001 locazioni con ACE.
A far data dal 1/7/2010 locazioni con Attestato, l’obbligo è prescritto in Lombardia e in Emilia Romagna. L’Attestato Certificazione Energetica deve essere consegnato al locatario in copia conforme. L’obbligo per il proprietario dell’immobile di consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE è previsto dall’articolo 9.2 lettera g) del DGR VIII/ 8745 Lombardia. Per contratto ‘nuovo’ si intende quello perfezionato a partire dal 1/7/2010; per contratto ‘rinnovato’ quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito dal 1/7/010. La mancata consegna dell’ACE sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €. Sono esclusi dall’obbligo gli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa e gli edifici in comodato d’uso gratuito o usufrutto.
In relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita degli immobili e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, è stato abrogato dalla Legge 133/2008. Per questa disposizione, l’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea. L’obbligo esiste invece nelle Regioni che, in attesa delle Linee Guida nazionali, avevano legiferato su questa materia, e cioè: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano.
Fonte: Edilportale
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