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17/07/2010 - Prestazioni energetiche in edilizia


Direttive 2010/30/CE e 2010/31/CE

Sono state approvate le direttive 2010/30/CE etichetta energetica dei prodotti e 2010/31/CE prestazioni energetiche edifici; le due direttive sono recentemente entrate in vigore ed in particolare la prima dal 19/06/2010 e la seconda dal 08/07/2010.

La Direttiva 2010/30/CE amplia l'applicazione dell'etichettatura energetica, finora limitata ai soli elettrodomestici, a tutti i prodotti che direttamente o indirettamente hanno un impatto sul consumo di energia. Viene precisato che per impatto diretto si intende "consumo durante l'uso" mentre per impatto indiretto si intende quello relativo ai prodotti che contribuiscono alla "conservazione dell'energia durante l'uso".
Con successivo provvedimento saranno definiti, per ciascun tipo di prodotto, l'etichetta e le schede inerenti i consumi di energia, la classificazione sarà mantenuta con le lettere da A a G cui potranno essere aggiunte le classi A+, A++, A+++.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 20/06/2011 per recepire la direttiva nei propri ordinamenti, mentre l'obbligo scatterà dal 31 luglio 2010.
La direttiva oltre a specificare tutti gli obblighi e le responsabilità a carico dei fornitori e dei distributori, in materia di informazione e di etichettatura sui consumi energetici dei prodotti, anche in caso di vendita a distanza; abroga a decorrere dal 21 luglio 2011, la precedente direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici. Le stazioni appaltanti devono privilegiare, nei loro approvvigionamenti, i prodotti che consumano meno energia.

La Direttiva 2010/31/CE promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo dei costi, e delinea il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi.

La metodologia di calcolo dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell’orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.

La direttiva stabilisce che i requisiti minimi della prestazione energetica (che i singoli Stati fisseranno e aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati agli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, e agli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica.

Edifici di nuova costruzione: prima dell’inizio dei lavori deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.
Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti: devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.
Sistemi tecnici per l’edilizia: gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi ai (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno promuovere l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

Potranno essere esclusi: gli edifici tutelati; gli edifici adibiti alculto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti sotto i 50 m2.

E' prevista la redazione di piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero”, cioè di edifici ad altissima prestazione energetica. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprenderà la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.

Il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrò essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.

La direttiva disciplina, infine, le ispezioni degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW.

La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.

 

Roberto
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