D.Lgs 128/10 - Impianti termici
Il D. Lgs 128 del 29/06/2010 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» terzo correttivo del codice ambientale, prevede talune disposizioni inerenti gli impianti termici civili (Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06). Il Decreto correttivo precisa che la disciplina prevista dal Titolo II del D.Lgs 152/06, si applica esclusivamente agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I (D.Lgs 152/06) gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore, in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica sono equiparati (sul piano delle emissioni in atmosfera) dagli impianti di tipo industriale. Sono attribuite competenze ai piani regionali di qualità dell'aria, i poteri di imporre nuovi requisiti tecnico costruttivi e valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti dalla legislazione nazionale. Gli impianti termici civili autorizzati ai sensi del Titolo I della Parte V del Codice prima del 26/08/2010 devono essere adeguati entro il 01/09/2013 alle disposizioni di cui al Titolo II. Invece per quanto attiene le denunce di installazione e modifica trasmesse prima del 26/08/2010 continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la produzione della relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, e possono essere impiegate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale (ex. art. 284 comma 2 del D.Lgs 152/06).
Fonte: Legislazione Tecnica
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