segnalazione certificata d'inizio attività.
La legge nr. 122 del 30.7.2010 di conversione del DL 78/2010 (manovra finanziaria) con l'articolo 49, ha reso prescrittivo quanto previsto dal suddetto Decreto, ossia l'introduzione della SCIA (segnalazione certificata d'inizio attività).
Il testo dell'articolo 49 coma VI° bis della Legge 122/2010, sostituisce l'articolo 19 della Legge nr. 241 del 7.8.1990 (trasparenza amministrativa) sancendo che, ovunque ricorrano autorizzazioni il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti, la SCIA sostituisce la DIA.
A fugare le incertezze interpretative sorte dall'emanazione del Decreto è intervenuto il Ministero della Semplificazione Normativa con la Circolare 16.9.2010, acclarando che il termine DIA deve intendersi riferibile sia alla Denuncia d'Inizio Attività per interventi edilizi, sia alla Dichiarazione d'Inizio Attività prescritta per l'avvio delle imprese.
La SCIA deve essere integrata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
L'attività può essere iniziata subito all'atto della segnalazione, impregiudicato il diritto delle Amministrazioni competenti di contestare la regolarità della segnalazione e di sospendere i lavori nel termine di 60 giorni, trascorsi i quali può esclusivamente intervenire in presenza di danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell`impossibilità di tutelare altrimenti i suddetti interessi attraverso riconduzione dell'attività ai disposti di legge applicabili.
Fatto salvo inoltre il diritto di autotutela delle Amministrazioni, assumendo determinazioni di annullamento d'ufficio (entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimita` originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell`interesse privato) e revoca (manifestandosi sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico).
Permane inalterata la competenza degli Enti di Tutela, applicabile la SCIA ma supportata dall'atto si assenso dell'Ente competente, per interventi in aree assoggettate a vincoli (ambientali, paesaggistici, culturali).
La Scia non opera nelle ipotesi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire realizzabili alternativamente con Dia, essendo demandata alle Regioni (art. 22 comma IV° del Dpr 380/2001) la decisione in merito all'opportunità di assoggettare gli interventi in parola al permesso di costruire oppure alla DIA.
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