MATTM DM 27/9/2010
Il Ministero dell'Ambiente ha emanato e pubblicato in G.U. il nuovo DM 27/9/2010, attuativo del DLGS 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e che abroga il DM 03/08/2005, ridefinendo i criteri e le procedure per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Confermato l'onere in capo al produttore di procedere alla preventiva caratterizzazione del rifiuto per una corretta determinazione rispetto alla loro ammissibilità in differenti categorie di discarica; tuttavia il Decreto prevede l'eccezione per taluni RIFIUTI INERTI, catalogati nell'articolo 5 tabella 1, dacché considerati già coerenti con i nuovi criteri di ammissibilità. A titolo esemplificativo si citano i codici CER 17.05.04 (Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati) - CER 17.01.07 (Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione) - CER 20.02.02 (Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba). Il Decreto, con l'articolo 6, ammette lo smaltimento di talune tipologie di rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi, purché si tratti di rifiuti stabili non reattivi assoggettati a test di cessione ed aventi concentrazioni di eluato coerenti con quelle di cui alla tabella 5 del suddetto articolo 6. Fattispecie analoga è rappresentata dalla possibilità di conferire materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi anche in discariche per rifiuti non pericolosi, purché tali discariche rispettino i requisiti precisati dall'Allegato 2 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto) al Decreto.
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