Construction Products Regulation
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea (L 88/5 del 4.4.2011) il Regolamento nr. 305/2011 del 9.3.2011 in abrogazione della direttiva 89/106/CEE, determinando il nuovo sistema normativo armonizzato peri prodotti da costruzione. Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (articolo 68).
Previsti invece dei termini differiti al 1.7.2013 per l'entrata in vigore di specifiche parti del Regolamento, in particolare: - gli articoli da 3 a 28, - gli articoli da 36 a 38, - gli articoli da 56 a 63, - l'articolo 65 e l'articolo 66 - nonché gli allegati I, II, III e V.
Per approfondimenti, vedi precedente NEWS collegata
Ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto. Un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata deve essere accompagnato da una dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. Nel caso in cui il prodotto da costruzione non rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è necessaria una “valutazione tecnica europea” per permettere al fabbricante del prodotto di elaborare una dichiarazione di prestazione.
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