Rottami metallici/rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
Pubblicato il REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il regolamento (art.1) stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.
Gli articoli 3 e 4 prevedono i criteri applicabili rispettivamente a rottami di ferro e acciaio (tabella allegato I) e per i rottami di alluminio (tabella allegato II).
L'articolo 5 prescrive la DICHIARAZIONE di CONFORMITA' ossia: 1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III. 2. Ilproduttoreol’importatoretrasmetteladichiarazionedi conformità al detentore successivo della partita di rottami me tallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. 3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.
Di sicuro interesse l'articolo 6 che prescrive al produttore di applicare un SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' atto a dimostrare la conformità ai criteri indicati negli articoli 3 e 4, in particolare il sistema deve prevedere: - il controllo in accettazione dei rifiuti; - il monitoraggio dei processi e le tecniche di trattamento dei rifiuti; - il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero; - efficacia del monitoraggio delle radiazioni; - osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; - registrazione dei risultati dei controlli effettuati; - revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità; - formazione del personale.
Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.
L'IMPORTATORE esige che i suoi fornitori applichino un si stema di gestione della qualità, il PRODUTTORE consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.
Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione europea a partire dal 9 ottobre 2011.
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