Art. 212 D.Lgs 152/06 come modificato dall’Art. 25 D.Lgs 205/10
Secondo quanto previsto dall’art. 212 comma 8, del D.Lgs 152/06 (come modificato dall’art. 25 comma 1, lettera c, del D.Lgs. 205/10), è prevista la disciplina di:
- iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, - iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni.
In questo senso, le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10, vale a dire entro il 25 dicembre 2011
Per l’aggiornamento delle iscrizioni, il Comitato nazionale ha approvato uno schema di domanda di aggiornamento. Considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti, le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011. In difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.
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Il Comitato nazionale ha inoltre reso note le seguenti specifiche, in ordine ai termini di decorrenza dei dieci anni di durata delle iscrizioni all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, effettuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10:
- per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, il suddetto termine deve intendersi riferito alla data della delibera di aggiornamento dell’iscrizione;
- per le iscrizioni effettuate ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs 4/08, il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205/2010.
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