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01/05/2011 - DM 4.2.2011 Aut. Ministeriale Installatori


Autorizzazione Ministeriale installatori operanti su parti elettriche in tensione

Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.2.2011 che prevede i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82 comma 2 lett. c del D. Lgs 81/08.

Le imprese che svolgono lavori su parti in tensione - sistemi di II e III categoria (tensioni nominali superiori a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua) devono essere autorizzate con decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo svolgimento dei lavori ricadenti nel campo di applicazione del decreto è consentito alle aziende che abbiano ottenuto l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'Allegato I del Decreto.
I requisiti richiesti alle aziende sono specificati all'allegato II del Decreto:
- statuto d’impresa o atto costitutivo da cui risulti l'esercizio di attività oggetto d'istanza;
- organizzazione e procedure di lavoro, tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche (CEI EN 50110-1 e CEI 11-15);
- un Sistema di Gestione della Qualità aziendale, implementato e certificato secondo lo standard ISO 9001;
- un Sistema di Gestione della Sicurezza, implementato e certificato secondo lo standard OHSAS 18001;
- lavoratori formati e abilitati all’esecuzione delle opere su parti in tensione secondo gli artt. 5 e 6 del DM 4 Feb 2011;
- attrezzature di lavoro conformi all’art. 7 del DM 4 Feb 2011, ovvero conformi al D. Lgs. 81/08 e smi;
- i necessari dispositivi di protezione individuale;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale non inferiore a 5.000.000 € annui e 3.000.000 € per singolo sinistro, per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività connesse all’autorizzazione;
- il possesso delle necessarie norme tecniche applicabili.

L’autorizzazione ha valenza triennale ed è rinnovabile.

Hanno diritto all’autorizzazione temporanea, le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pena la decadenza dell’autorizzazione, suddette aziende dovranno adeguarsi ai requisiti del DM 4 Febbraio 2011, entro aprile 2013.


 

Roberto
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