CDecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2011
Pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2011 Il Codice dei Contratti all'art. 133, comma 4 prevede in circostanze eccezionali, ovvero nel caso in cui i prezzi dei materiali da costruzione subiscano variazioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, la compensazione per la parte eccedente il 10%, previa presentazione di istanza da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Il decreto rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%. Inoltre, per determinare le compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati in lavori contabilizzati nel 2010, con offerta presentata negli anni 2008 e precedenti, si fa riferimento a:
* All. I DM 09/04/2010, offerte presentate nel 2008; * All. I e II DM 09/04/2010, offerte presentate nel 2007; * All. I e II DM 09/04/2010, TAB allegata al DM 24/07/2008, per offerte presentate nel 2006; * All. I e II D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008 e D.M. 02/01/2008, per offerte presentate nel 2005; * All. I e II D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008, D.M. 02/01/2008 e D.M. 11/10/2006, per offerte presentate nel 2004; * All. I e II D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008, D.M. 02/01/2008, D.M. 11/10/2006 e D.M. 30/06/2005, per offerte presentate nel 2003 o anteriormente.
Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, l'appaltatore ha tempo per presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro il 17/06/2011 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto)
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