DM 11.04.2011
E' stato pubblicato sulla gazzetta del 29 aprile 2011 il DM 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" che regola come citato nello stesso titolo modi, responsabilità e tipologia di abilitazioni per poter eseguire i controlli sulle attrezzature. In particolare il DM disciplina le seguenti materie negli allegati al decreto, oltre a citare negli articoli precedenti responsabilità e modalità per verifiche iniziali e periodiche: Allegato 1:Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 Allegato 2: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche Allegato 3: Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei oggetti di cui all'allegato I Allegato 4: Schede (al momento della pubblicazione non disponibili)
Da segnalare che il decreto indica che "La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III".
In particoalre il decreto tratta le verifiche inerenti i seguenti tipi di attrezzature, che suddivide nei seguenti gruppi: 1.1.1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata uperiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata (1) 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore lla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2) 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000
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