Attuazione art. 6/bis del D.Lgs 286/05
Emanato il Decreto Dirigenziale nr. 69 del 24 marzo 2011 modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico merce, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 Il decreto si applica ai tempi di attesa per il carico e lo scarico previsti dai contratti di trasporto, in forma scritta o in forma verbale, nel caso in cui le operazioni avvengano nel territorio nazionale.
Il periodo di FRANCHIGIA connessa all'attesa dei veicoli per effettuare le operazioni di carico e scarico, non può essere superiore alle 2 ORE di attesa per il carico e 2 ORE di attesa per lo scarico. Il computo del tempo decorre dall'arrivo del vettore nel luogo di carico/scarico ovvero al punto di carico/scarico allorché coincidenti.
La certificazione dell'orario di arrivo presso il luogo e/o punto di carico/scarico, nonché l'avvio delle operazioni, è un onere del vettore e deve essere rilasciata alternativamente da: mittente, caricatore, destinatario o da un loro incaricato, ovvero da altro soggetto deputato a sovrintendere alle operazioni di carico/scarico. In caso non sia possibile acquisire la suddetta certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari di cui sopra attraverso la produzione di registrazioni cronotachigrafiche e/o altra documentazione idonea a tal fine.
Il periodo di franchigia non comprende: - tempo materiale necessario alle operazioni di carico/scarico; - tempi di attesa durante l'inattività del mittente o del destinatario (a condizione che tali tempi di inattività siano segnalati dalle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.
I tempi rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico/scarico.
Il vettore non può richiedere alcun indennizzo quando: - il superamento del periodo di franchigia dipende da cause a lui imputabili; - non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico/scarico; - non osserva le indicazioni che (ai sensi dell'art. 6/bis comma 1 del D.Lgs 286/05) il committente è tenuto a fornire circa il luogo e l'orario delle operazioni di carico/scarico.
SALVO DIFFERENTI PATTUIZIONI SCRITTE TRA LE PARTI, al fine della corresponsione dell'indennizzo, il vettore è tenuto ad inviare al committente, entro 30 GIORNI dall'evento, COMUNICAZIONE SCRITTA riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della documentazione di cui sopra.
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