Appalti pubblici
Il DL 70/2011, altrimenti noto come Decreto-Sviluppo, apporta una sostanziale revisione della disciplina riguardante la realizzazione delle opere pubbliche, intervenendo sull'articolato del Codice dei Contratti, D. Lgs. 163/2006 e smi. In particolare L'art. 4 del decreto-legge in oggetto introduce una serie di modifiche con lo scopo di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso. Di seguito le principali modifiche introdotte:
- estensione della finanza di progetto anche al «leasing in costruendo»; - limite alla possibilità di iscrivere «riserve»; - introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»; - introduzione di un tetto di spesa per le opere «compensative»; - contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; - riduzione della spesa per gli accordi bonari; - istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; - disincentivo per le liti «temerarie»; - individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; - estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti; - controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare; - tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, con irrilevanza delle clausole addizionali previste nella documentazione di gara; - obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto; - razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»); - innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata; - innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.
Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
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