Dal giorno 8/7/2011, data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici D.P.R. del 5/10/2010, n. 207) vi sono novità che interssano da vicino il Sistema di Qualificazione SOA delle Imprese esecutrici. Di seguito si riporta una breve sintesi. Requisiti per qualificazione SOA Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011) proroga al 31 dicembre 2013 il termine che consente alle imprese di qualificarsi sulla base dei requisiti (Cifra Affari, Personale, Attrezzature, Lavori Eseguiti) degli ultimi 10 anni. Classifiche e Categorie di qualificazione (Artt. 61, 79 e Allegato A DPR 207/2010) Vengono arrotondati al migliaio di euro gli importi di tutte le classifiche e si introducono due nuove Classifiche intermedie: – III. bis qualifica per lavori fino a 1.500.000 euro – IV. bis qualifica per lavori fino a 3.500.000 euro
Si introduce una nuova Categoria di Opere Specializzate: – OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE inerente la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.
Le attuali Categorie OS2-OS12-OS18-OS20 si articoleranno come segue:
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librari OS 12-A Barriere stradali di sicurezza OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili OS 18-A Componenti strutturali in acciaio OS 18-B Componenti per facciate continue OS 20-A Rilevamenti topografici OS 20-B Indagini geognostiche Viene adottata una nuova declaratoria per le seguenti Categorie: - OG 10 adesso ricomprende anche la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici - OG 11 Tra le opere che la compongono non compiono più gli impianti pneumatici e antintrusione (ricadenti solamente nella OS5); Per la qualificazione in OG11 l’impresa deve dimostrare di possedere, per le categorie di opere specializzate che la compongono, almeno le seguenti percentuali rispetto alla classifica OG11 richiesta: OS3 (40%), OS28 (70%), OS30 (70%). L'impresa qualificata in OG11 può eseguire i lavori in ciascuna della categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. - OS 7 adesso ricomprende anche la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (stralciate dalla precedente OS8); - OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE: riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili - OS 21 non riguarda più le indagini geognostiche (ora ricomprese nella OS 20-B) Le attestazioni relative alle categorie OG10-OG11-OS2-OS7-OS8-OS12-OS18-OS20-OS21, rilasciate in vigenza del D.P.R. 34/2000, cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (salvo modifiche, a partire dal 09-06-2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (Art. 357 DPR 207/2010 così modificato dal decreto-legge n. 70/2011).
Corrispettivo per la qualificazione (Art. 70) Per il rilascio della attestazione ai consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA, nonché le eventuali variazioni, integrazioni e verifiche della stessa, è ridotto del 50% rispetto alla tariffa applicata alle imprese singole. Inoltre, per le imprese che si qualificano fino alla II classifica, la tariffa si riduce del 20%.
Sanzioni nei confronti delle imprese (art. 74): - fino ad un massimo di Euro 25.822,00 per: 1. mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità di documenti, informazioni e chiarimenti relativamente al settore lavori pubblici. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine e perdurando l’inadempimento, l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Qualora l’impresa abbia adempiuto a quanto richiesto, l’Autorità revoca la sospensione ovvero, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente decorso il termine della sospensione (1 anno), l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 2. mancata comunicazione, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni relative ai requisiti di ordine generale e/o alla Direzione Tecnica. - fino ad un massimo di Euro 51.545,00 per: 1. Qualora l’impresa fornisca informazioni e/o documenti non veritieri in riscontro a richieste dell’Autorità e/o a Stazioni Appaltanti e SOA in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.
Qualificazione con requisiti acquisiti mediante cessione (art. 76) Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
Requisiti di Ordine Generale (art. 78) L’impresa deve mantenere per tutta la durata dell’attestazione i requisiti di ordine generale e la SOA è tenuta a verificarne il permanere.
Attestazione per Progettazione e costruzione (artt. 79 e 92) Lo staff tecnico di progettazione deve essere composto da soggetti laureati (anche laurea breve), abilitati e iscritti all’albo professionale di ingegnere, architetto ovvero geologo (per le categorie di competenza), e da diplomati tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Inoltre si precisa che, per l’esecuzione di appalti di progettazione e costruzione ovvero di concessioni, è necessario che lo staff tecnico dell’impresa possieda i requisiti richiesti per i progettisti; altrimenti l’impresa, pur attestata per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.
Incremento Convenzionale Premiante (art. 80) La nuova disposizione comporta un incremento ancora maggiore qualora l’impresa, sussistendo i requisiti già previsti ai fini del premiante, abbia un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d’affari media annuale dell’ultimo quinquennio.
Direzione Tecnica (art. 87) Il requisito dell’esperienza quinquennale, per i soggetti privi di titolo professionale, è idoneo per la mansione di direttore tecnico di imprese con classifiche fino alla III bis, non più fino alla IV.
Certificati di Esecuzione Lavori (artt. 82, 83 e 84) La rivalutazione con l’incremento ISTAT si potrà applicare anche per i lavori non ultimati e per i lavori privati. I Certificati di lavori pubblici devono essere trasmessi telematicamente all'Osservatorio. Per i lavori eseguiti per privati o in proprio le SOA trasmettono all'Osservatorio i Certificati e relativi documenti affinché l'Autorità provveda ai riscontri a campione. I certificati dei lavori eseguiti all’estero devono essere inseriti nell'Osservatorio tramite il Ministero degli affari esteri.
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