DM Infrastrutture e Trasporti 18.02.2010
In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2 del DM 18.2.2010, il Cd. BARRATO ROSA (Certificato DTT 306 M) i veicoli costruiti anteriormente al 1.1.1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010 (ADR 2009), possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DM 18.2.2010 e pertanto entro e non oltre cioè MARZO 2012
Il "certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose" (o certificato d'agrément o cosiddetto "barrato rosa") vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale. Tale certificato d'approvazione è necessario per i veicoli completi (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e OX e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.
Il certificato d'approvazione è previsto anche per veicoli trainanti rimorchi e semirimorchi (trattori stradali). Il Barrato Rosa per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL,OX, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3. Per i veicoli cisterne, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR, con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell'art. 2 del DM 19/09/05, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del "barrato rosa". Il barrato rosa non è rilasciato per allestimenti scarrabili con cassoni anche se in ADR, salvo se l'attrezzatura scarrabile è una cisterna per merci pericolose oppure trasportano esplosivo e/o radioattivo
Si ricorda inoltre che la circolare prot. 44814 DIV3-E del 20/5/2010, ha confermato le seguenti condizioni per il rilascio e/o il rinnovo del Barrato rosa:
- veicoli immatricolati dal 1/1/1997 - Questi veicoli, con codice EX/II, EX/III, FL, OX, AT, sono rispondenti alle norme ADR pertanto rispettano le disposizioni tecniche del Regolamento ECE n° 13 e/o le direttive 71/320/CE, pertanto non sono necessarie ulteriori verifiche riguardanti il sistema di frenatura antibloccaggio ABS. Il barrato rosa può essere rilasciato o rinnovato normalmente.
- Veicoli immatricolati dal 30/6/1993 al 1/1/1997 - Occorre verificare che il sistema antibloccaggio ABS sia di categoria 1 e/o A rispettivamente per veicoli e/o per rimorchi. Ne consegue che se non si evince, la condizione di cui sopra, sulla carta di circolazione e/o da documentazione di omologazione, prima di rinnovare o rilasciare il barrato rosa, è necessaria una dichiarazione della casa costruttrice del veicolo che attesta la rispondenza alle direttive 71/320/CE.
- Veicoli immatricolati prima del 1/7/1993 - Per questi veicoli occorre verificare che siano conformi al minimo alle disposizioni tecniche del regolamento ECE n° 13 serie di emendamenti 6 o della direttiva 91/422/CEE
Fonte: Gruppo Polimar
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