Il Decreto semplificazioni elimina l'obbligo del DPS
Il decreto legge cd. semplificazioni nr. 5 del 9.2.2012, abroga l'obbligo del DPS ex. art. 34 del D.Lgs. 196/2003. In pratica è sarà eliminato l'obbligo di redigere un aggiornato Documento Programmatico per la sicurezza (DPS) entro la canonica scadenza del 31 marzo di ogni anno; infatti l'abrogazione riguarda esclusivamente la lettera g) dell'articolo 34 D.Lgs 196/2003 nonché il comma 1/bis del medesimo articolo, oltre ai punti dal 19 al 19.8 dell'allegato tecnico sub. B.
La disposizione è entrata in vigore il 10 febbraio 2012 ed il Decreto dovrà essere convertito entro 60 giorni
Rimane obbligatorio adottare le altre misure del D.Lgs 196/03 e del relativo allegato tecnico sub. B (autenticazione informatica per l’accesso ai sistemi informativi, la creazione di diversi profili di autorizzazione e l’aggiornamento annuale dei rispettivi ambiti di trattamento, le misure informatiche e procedurali per la difesa contro gli accessi non autorizzati ai dati e ai sistemi, le misure per i trattamenti “cartacei” ecc.), le diverse designazioni e nomine (incaricati, amministratori di sistema, se del caso responsabili interni e responsabili esterni), gli obblighi di informativa ed eventuale consenso al trattamento (art. 13) nonché l’adozione delle misure previste da particolari provvedimenti generali dell’autorità Garante (provvedimento videosorveglianza in primis, ma anche provvedimento amministratori di sistema, uso di Internet e mail nei luoghi di lavoro ecc.) e le previsioni specifiche previste nelle autorizzazioni generali o in provvedimenti simili (autorizzazione al trattamento di dati genetici, dati relativi al traffico ecc.) GLi adempimenti di cui sopra rimarranno in vigore ma non dovranno più essere riportati nel DPS. Permango in vigore le sanzioni e potenziali controlli da parte dell’Autorità Garante, anche tramite il nucleo operativo privacy della GDF . Rispetto a tutti i precedenti processi di semplificazione privacy riguardanti sempre e solo le imprese (che trattano dati per finalità amministrativo-contabili), l’eliminazione del D.P.S. riguarda invece tutti i titolari, pubblici e privati.
Fonte: articolo di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica pubblicato sul sito www.webdieci.com
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