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10/03/2012 - Registro elettronico Nazionale Autotrasportatori


Requisito dello stabilimento DM 25/1/2012

Dal 4 dicembre 2011 sono in vigore le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Il DM 10 gennaio 2012 prevede le Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada

Tra gli elementi previsti dal suddetto regolamento è prescritto il Registro Elettronico delle imprese, un registro anagrafico di tutte le imprese esercenti l’autotrasporto che traccerà anche le violazioni commesse in materia di tempi di guida e di riposo.

In Italia il Registro Elettronico si sovrapporrà all’Albo degli Autotrasportatori, infatti le imprese del settore saranno tenute ad una doppia iscrizione: al Registro, tenuto dal Dipartimento Trasporti del Ministero e gestito a livello locale dagli uffici della motorizzazione civile, e all’Albo, tenuto a livello centrale dal Comitato dell’Albo e a livello locale dalle province.

In sede di avvio del Registro, l’iscrizione delle imprese sarà d’ufficio, tuttavia entro il 4 giugno 2012 le imprese stesse devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ossia la capacità professionale, la capacità finanziaria, l’onorabilità, lo stabilimento e, relativamente alle nuove imprese, il parco veicolare minimo. Se non procederanno alla dimostrazione dei requisiti le aziende verranno cancellate dall’Albo e dal Registro e non potranno esercitare l’attività.
Aspetto particolare è quello relativo al requisito dello stabilimento, novità introdotta dal Regolamento comunitario e disciplinato con il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2012 attuativo dell'articolo 5 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 n. 291, secondo il quale la dimostrazione deve avvenire tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la sede dell’impresa dove sono conservati i documenti obbligatori (Allegato A al Decreto Dirigenziale 25/1/2012).

Le province sono competenti rispetto all’onorabilità, la capacità professionale e la capacità finanziaria, mentre gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono competenti sul nuovo requisito dello stabilimento, nonché sull’accertamento del parco veicolare minimo per le imprese nuove.

 

Roberto
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