determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio
E' entrato in vigore dal 2 aprile 2012 il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24/10/2011 Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto
Il decreto, come si legge nel primo articolo del decreto "ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle imprese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85".
Si stabilisce pertanto che "La contestazione delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' registrata mediante annotazione da parte degli agenti accertatori", con annotazione che contiene la denominazione e la sede dell'impresa, il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione, l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. Qualora l'infrazione venga commessa con veicoli detenuti in virtù di un contratto di locazione senza conducente, stipulato a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli agenti accertatori annotano, altresì, il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione.
Per le imprese stabilite all'estero, invece, deve essere aggiunto lo stato di stabilimento dell'impresa.
I dati delle infrazioni meglio specificate nell'Allegato III del Decreto Legislativo 4 Agosto 2508, n. 144, dovranno essere comunicati, con modalità telematiche, dall'organo da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione. Si intende definita la contestazione con gli stessi criteri stabiliti per il sistema della patente a punti.
In pratica quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi. Il termine decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.
Al fine di rendere effettiva la portata del decreto ministeriale, viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - l'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni, diviso in due sezioni: quella italiana e quella estera. La sezione italiana e' articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera e' articolata per nazionalità dell'impresa ed e' suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.
Ogni anno il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni attribuisce un punteggio all'impresa correlato all'infrazione, con una successiva classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese.
Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio stabilito sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato.
Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorità di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.
articolo pubblicato dal Comandante Maurizio Marchi
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