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07/07/2012 - Patentino frigorista DPR 43/2012


Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Con la pubblicazione del DPR 43/2012 del 27 gennaio 2012 è stato recepito il Regolamento Europeo CE 842/2006
Obiettivo del Regolamento 842/2006 è la riduzione delle emissioni di
• Idrofluorocarburi (HFC)
• Perfluorocarburi (PFC)
• Esafluoruro di zolfo (SF6)
utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature ed applicazioni industriali.
Il DPR ha come finalità la disciplina delle modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in ordine alla
• individuazione delle autorità competenti: o Ministero Ambiente quale autorità che controlla i Registri di apparecchiatura e di sistema ed alla quale gli operatori dovranno trasmettere le informazioni relative alla quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente o Camere di Commercio quali autorità preposte al rilascio dei certificati provvisori alle persone ed alle imprese
• definizione dei “requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
• determinazione delle procedure per designare gli organismi di certificazione (OdC) delle persone e delle imprese
• rilascio i certificati provvisori
• acquisizione dei dati sulle emissioni
• tenuta dei registri da parte degli OdC con le posizioni delle persone e delle imprese certificate
• etichettatura delle apparecchiature

AMBITO DI APPLICAZIONE
I settori coinvolti sono quelli relativi al:
Regolamento CE 303/08:
- Refrigerazione
- Condizionamento d’aria
- Pompe di calore mobili
Regolamento CE 304/08:
- Sistemi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra

RUOLO DI ACCREDIA
ACCREDIA rilascia i certificati di accreditamento agli Organismi di Certificazione (OdC per semplificare) che ne fanno richiesta e ne hanno i requisiti ai fini della loro designazione da parte del Ministero Ambiente. In data 26.06.2012 emanata Comunicazione per gli Organismi di certificazione del Personale e di Prodotto/Servizio ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra rispetto ai REGOLAMENTI ACCREDIA

- RT-28 Rev.00 - Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008

- RT-29 Rev.00 - Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008

- RT-30 Rev.00 - Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008

REGISTRO NAZIONALE
Viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente il Registro Nazionale delle persone e delle Imprese certificate che sarà gestito dalle Camere di Commercio e conterrà l’elenco:
• degli organismi di certificazione, attestazione e valutazione della conformità abilitati
• delle persone e delle imprese certificate, con certificato provvisorio e con attestazione
• delle persone non soggette ad obbligo di certificazione
• delle persone e delle imprese certificate da altro stato UE che hanno trasmesso copia del certificato alla Camera di commercio

Gli organismi di certificazione dovranno iscriversi al Registro e trasmettere alla Camera Commercio le informazioni relative a:
• persone ed imprese certificate
• rinnovo delle certificazioni
• sospensione o revoca dei certificati

Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua costituzione
le persone che svolgono le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti antincendio
o controlloperdite (3Kg o 6Kg se ermeticamente sigillati) o recuperogas o installazione o manutenzioneeriparazione
• e le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore ed impianti di protezione antincendio ed estintori.

Con i termini “installazione” e “manutenzione o riparazione” s'intende il riferimento è il Regolamento (CE) n. 303/2008 che all’art. 3 reca le seguenti definizioni:
- installazione: “assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio”;
- manutenzione o riparazione: “tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’art. 2, par. 14, e all’art. 3, par. 2, del Reg. (CE) n. 842/06. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite”

GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (OdC) devono essere in possesso dell’accreditamento in base alle norme EN 17024 (certificazione delle persone) ed EN 45011 (certificazione delle imprese) per la certificazione delle persone e delle imprese che svolgono le attività di controllo perdite (3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati), recupero gas fluorurati ad effetto serra, installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti antincendio. Gli OdC devono definire uno schema per la certificazione del personale che consideri i requisiti minimi previsti dagli Allegati ai Regolamenti CE (303/08 e 304/08) e dovranno "fornire alle imprese dettagli sulla predisposizione del Piano della Qualità di cui al DPR relativamente al servizio che intendono sottoporre a certificazione". Si conferma, pertanto, che le imprese, per essere certificate, dovranno predisporre anche un piano della qualità aziendale che non potrà, però, essere redatto dall'OdC che certifica l'impresa stessa.

LA CERTIFICAZIONE Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui all’allegato del Regolamento CE 303/2008. La certificazione dura 10 anni e viene rinnovata su domanda dell’interessato dall’OdC che ha rilasciato la certificazione. La certificazione può essere ottenuta in 4 distinte categorie di cui al Regolamento 303/2008

- CAT I - Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore.
- CAT II - Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato); Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.
- CAT III - Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato).
- CAT IV - Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.

L’esame è costituito da:
• una prova teorica consistente in una o più domande tese a valutare una determinata conoscenza e/o competenza.
• una prova pratica durante la quale al candidato viene assegnato un compito da svolgere avvalendosi dei materiali e apparecchiature a disposizione.

Di seguito i “Requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze” previsti dall’allegato al Regolamento CE 303:
• Termodinamica elementare
• Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale
• Controlli o da effettuarsi prima di mettere in funzione l’impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione, una riparazione o durante il funzionamento
o per la ricerca di perdite
• Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante • Allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione
• Installazione, messa in funzione, manutenzione e riparazione di o compressori alternativi o condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria o evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria o valvole di espansione termostatica ed altri componenti

Le imprese vengono certificate se:
- impiegano personale certificato (ma i certificati provvisori non contano) in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto. Tale previsione, di per sé poco chiara e che aveva creato numerosi dubbi, è stata chiarita dallo schema di accreditamento approvato da ACCREDIA nel quale è specificato che "ogni 80.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata". In pratica, tanto per fare un esempio, per un fatturato di 200.000 euro si devono avere almeno 3 persone certificate (80.000 euro + 80.000 euro + 40.000 euro).
- dimostrano che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività.
- predispongono un “Piano della qualità” ai sensi della norma UNI ISO 10005 nel quale vengono definite le modalità operative dell’impresa stessa.
Le imprese devono inoltre comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione in ordine al personale certificato ed al volume di attività.

CERTIFICATI PROVVISORI
Imprese e persone fisiche che svolgono le attività disciplinate dal DPR in questione possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui durata è di 6 mesi Il certificato provvisorio si ottiene presentando alla Camera di Commercio una domanda con dichiarazione sostitutiva che attesti:
• per le persone fisiche il possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima della data di entrata in vigore del DPR (5 maggio 2012)
• per le imprese l’impiego di personale certificato (non contano i certificati provvisori) La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

DEROGHE
Sono previste dal DPR alcune deroghe transitorie. Non vi sarà nessun obbligo di certificazione per
• 2 anni per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore • 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche necessarie a superare l’esame e purchè l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di personale certificato. La deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga

ESENZIONI
Previste anche delle esenzioni esenzioni; non c’è alcun obbligo di certificazione per la persona: • che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell’ambito delle attività disciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato • addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra (con carica inferiore ai 3 Kg) purchè assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303) L’esenzione va chiesta alla Camera di Commercio.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CERTIFICATI
I certificati sono validi in tutti gli stati membri della UE e vi è obbligo di riconoscimento reciproco che non si applica, però, ai certificati provvisori. Persone ed imprese in possesso di certificato rilasciato da altro Stato membro lo trasmettono alla Camera di Commercio che li include nel registro.
Il Ministero dell'Ambiente ha definito che "I certificati rilasciati in Italia da organismi di certificazione notificati alla commissione europea da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006, dovranno essere riconosciuti dall'autorità competente italiana, successivamente all'entrata in vigore del DPR.
A tal fine, detti certificati dovranno essere anche accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana”.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio dovranno tenere il
• registro dell’apparecchiatura (Reg. CE 1516/2007)
• registro del sistema (Reg. CE 1497/2007) ed entro il 31 maggio di ogni anno dovranno comunicare al Ministero dell’Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente come riportato sul Registro di Impianto.

Fonte: CNA Bologna

 

Max
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