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27/11/2012 - Regolamento CLP


Scadenza dicembre 2012 - sostanze a scaffale

A dalla data del 01/12/2012 non è più applicabile la deroga disposta dal Regolamento UE 1272/2008 ( Regolamento CLP), che consentiva di non ri-etichettare e non re-imballare, secondo i nuovi criteri disposti dal Regolamento stesso, le sostanze che erano state immesse sul mercato prima della data del 01.12.2010.
Si tratta delle cosiddette “sostanze a scaffale” ossia quelle sostanze che sono già uscite dai magazzini del produttore e che sono “sugli scaffali” del rivenditore.
La deroga in parola disponeva infatti che tali sostanze potessero mantenere la classificazione e l’imballaggio in conformità alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, cioè in conformità al regime in essere prima dell’entrata in vigore del Regolamento CLP.

Pertanto a decorrere dalla data del 01/12/2012 anche le sostanze che fino ad oggi hanno usufruito della deroga dovranno essere ri-etichettate e re-imballate secondo i criteri del Regolamento CLP.
Sempre a partire dal 1° dicembre 2012, le Schede di Sicurezza di tali sostanze dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’allegato I del Regolamento UE 453/2010 (modifica dell’Allegato II di Reach in materia di schede di sicurezza).
Di seguito i dettagli ed esempi relativi alle SCHEDE DI SICUREZZA


Fonte: PuntoSicuro-Confindustria Bergamo

 

Max
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