Definiti i criteri nel Decreto Interministeriale del 6.3.2013
Con il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, è stata data attuazione all'articolo 6, comma 8, lettera m/bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. disciplinando i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto riguarda “i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011“ pertanto i criteri non trovano applicazione per la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure” e “non riguardano le attività di addestramento”.
Il Decreto prevede un Prerequisito, ossia Diploma di scuola secondaria di secondo grado, tale prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato al Decreto.
Il Decreto prevede 6 criteri
1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2. Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (pressoUniversità od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, inmateria di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa: - corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
3. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b). a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa: - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b). a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa: corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5. esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa: - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
6. esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa: - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni”.
Ciascuno dei 6 criteri definiti, è stato articolato per assicurare la contemporanea presenza dei tre elementi minimi che devono essere posseduti da un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 1. conoscenza 2. esperienza 3. capacità didattica
La qualificazione del formatore verrà certificata dal possesso di un prerequisito e di uno tra sei criteri.
I sei criteri, sono riconducibili all’istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: 1. area normativa/giuridica/organizzativa; 2. area rischi tecnici/igienico sanitari; 3. area relazioni/comunicazione”.
ENTRATA IN VIGORE del Decreto 18 marzo 2014, ossia 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I requisiti indicati non sono vincolanti per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del Decreto.
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