In data 12.7.2013 è stato pubblicato la nuova revisione del Regolamento Accredia RT 05 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28).
Di seguito le principali modifiche apportate:
1) Riviste le definizioni: Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc…). Tipologia di opera: oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc…).
2) Corretto il riferimento al Reg. UE 765:2008, richiamato in alcune definizioni;
3) Uniformati nel documento tutti i riferimenti alle Normative secondo il recepimento nazionale UNI;
4) Allineati i contenuti dei requisiti di qualifica degli auditor a quelli previsti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011;
5) Inseriti chiarimenti relativamente al processo di progettazione;
6) Esplicitati esempi di processi/prodotti critici tipici del settore delle costruzioni EA 28;
7) Aggiunto ex novo il par. 5.3 relativamente alle evidenze di audit da raccogliere sia in azienda che in cantiere;
8) Aggiunto il seguente requisito in considerazione del momento contingente di crisi: “In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero e limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, l’Organismo potrà effettuare comunque l’audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. Par. 6.5)”;
9) Modificato il seguente capoverso per gli audit di rinnovo: “Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l’OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all’effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l’Organizzazione avrà comunicato l’avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese”;
10) Esplicitato il par 6.5 relativamente all’Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive).
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