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10/08/2013 - Conduzione ed esercizio impianti termici


Dpr 74/2013

A partire dal 12 luglio 2013 sono entrate in vigore le nuove regole relative all’esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

In sintesi le principali regole introdotte:

1. Confermate le temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti
Invernale - media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti 20 °C +2 °C, valore di 18 °C +2 °C per ambienti adibiti ad attività industriali e artigianali.
Estivo - il valore minimo stabilito per tutti gli ambienti è di 26 °C -2 °C.

2. Rivisti tempi di funzionamento invernale con riferimento alla zona climatica di appartenenza:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Sono previste deroghe speciali per determinate tipologie di edifici come scuole materne, ospedali, piscine, ecc.
Per tutte le altre tipologie di edificio è fatto obbligo di esporre su ciascun impianto termico di una tabella che riporti i periodi di funzionamento e l’orario giornaliero prescelto.

3. Attività ispettiva sugli impianti termici per quanto riguarda il contenimento dei consumi di combustibili, da parte delle Regioni e le Province autonome.
Oggetto delle ispezioni sono gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non inferiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
Gli esiti delle ispezioni devono essere allegati al libretto d'impianto.
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.

4. L'articolo 6 disciplina criteri, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
Le attività descritte, così come il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell’ambiente, sono affidate al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.
La delega non può essere rilasciata in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell’atto di delega non sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma.
In particolare, per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di:
- certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici,
o
- attestazione nelle categorie OG 11 oppure OS28.

5. Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico devono essere condotte da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente, oppure, qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, nelle istruzioni tecniche del fabbricante, oppure ancora, in caso di mancanza di istruzioni, ai sensi delle norme UNI e CEI.
Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, che deve essere consegnato all’avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile.
I modelli dei libretti saranno aggiornati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
Contestualmente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto individuati nell’allegato A del DPR 74/2013.
Le periodicità sono variabili tra due e quattro anni, con l’eccezione della cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.
I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto e un’altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.
E' inoltre previsto un ripristino alla situazione iniziale di macchine frigorifere e pompe di calore per le quali dalle operazioni di controllo sia emerso che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto (ammessa una tolleranza del 5%).

6. Confermato il regime sanzionatorio introdotto già dall’art. 15 del d.lgs. 192/2005.

Eventuali discordanze con provvedimenti regionali attualmente vigenti verranno armonizzati con specifici atti di recepimento. Pertanto, in Regione Lombardia, rimane in vigore il regolamento adottato con la D.G.R. n. 2601 del 30 novembre 2011.

 

Max
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