DPR 74/2013
Con il DPR 74/2013 è stata modificata la ciclicità con la quale effettuare i controlli sugli impianti termici per il riscaldamento come segue:
- Impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi, la periodicità dei controlli è fissata ogni 2 anni.
- Impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza uguale o superiore ai 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi controllati ogni anno.
- Impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati a gas, GPL o metano, controllo ogni 4 anni.
- Impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza uguale o superiore ai 100 kW alimentati a gas, GPL o metano, controllo ogni 2 anni.
- Pompe di calore funzionanti con compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta, controlli ogni 4 anni se la potenza è compresa tra i 12 e i 100 kW, ogni 2 anni per impianti con potenza uguale o superiore ai 100 kW.
- Pompe di calore azionate da motori endotermici e di potenza superiore o uguale ai 12 kW, controlli ogni 4 anni, mentre per macchine ad assorbimento e alimentate con energia termica (potenza uguale o superiore ai 12 kW) controlli ogni 2 anni.
- Impianti termici a cogenerazione controllo ogni 4 anni per quelli con potenza maggiore ai 50 kW, ogni 2 anni per unità di cogenerazione con potenza uguale o superiore ai 50 kW.
- Impianti di potenza superiore ai 10 kW e alimentati con sistemi di teleriscaldamento controllo ogni 4 anni.
|