Regolamento regione Lombardia nr. 6/2014
Pubblicato con supplemento BUR Lombardia nr. 52 del 23.12.2014 il Regolamento Regionale 22.12.2014 nr. 6 - Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente.
Di particolare interesse i nuovi requisiti per l'attività di noleggio di cui all'articolo 3, ed in particolare l'art. 3 b che prevede la disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a quindici anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un’età superiore a cinque anni.
L'articolo 4 prevede la sostituzione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente di cui all’art. 5 della Legge n. 218/2003 con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Provincia in cui l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione.
L'articolo 5 prevede la costituzione del Registro Regionale telematico delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 218/2003.
L'articolo 6 disciplina le Modalità di esercizio del servizio come segue: comma 1 - Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell’art. 85 del d.lgs. n. 285/1992, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i). comma 2 - A norma dell’art. 1, c. 3 della legge n. 218/2003 è fatto divie- to alle aziende di trasporto di utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale – limitatamente al periodo relativo al vincolo di destinazione – per svolgere attività di noleggio di autobus con conducente, pena il divieto di prosecuzione dell’attività. comma 3 - I veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dalla Provincia cui è stata presentata la SCIA, riportante lo stemma provinciale, la dicitura «SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE», da apporre sul veicolo se- condo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 3. comma 4 - A bordo di ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di pro- tocollo assegnato dalla Provincia, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi dell’articolo 4, comma 7. comma 5 - Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell’impre- sa resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresí, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.
L'articolo 7 definisce Obblighi e verifiche
L'articolo 8 definisce le sanzioni pecuniarie e l'articolo 9 la sospensione dell'attività.
Il Regolamento entrerà in vigore a far data dal 22 febbraio 2015.
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